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Assicurazione della responsabilità civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 128 del 08/01/2016

Fallimento del responsabile civile - Prosecuzione del giudizio nei confronti dell'assicuratore per r.c.a.

Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa verso questa, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito debba intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno "in bonis". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto proseguibile sino al suo naturale epilogo un giudizio nel corso del quale la domanda risarcitoria, pur originariamente proposta in via cumulativa nei confronti della società assicurata, poi sottoposta a procedura concorsuale, e della sua assicuratrice, era stata validamente limitata alla sola richiesta di risarcimento verso quest'ultima).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 128 del 08/01/2016