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Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011

Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Indennizzo per obbligazione "ex lege" - Fondamento - Natura "contrattuale" dell'obbligazione in quanto non derivante da illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ma nascente da inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità.

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011