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Responsabilità civile - contratti di borsa - promotori finanziari


Responsabilità civile - contratti di borsa - promotori finanziari
Promotori finanziari - Danni causati al risparmiatore - Responsabilità della società preponente - Presupposti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012

La società di intermediazione mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la SIM.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31