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responsabilità civile - causalità (nesso di) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009

Pubblica sottoscrizione di titoli finanziari atipici - Prospetto informativo mendace - Responsabilità della Consob per omessa vigilanza - Danni subiti dagli investitori - Nesso di causalità - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009

In tema di responsabilità civile aquiliana, accertata (nella specie, all'esito di una precedente sentenza della S.C.) la negligenza della Consob per avere permesso la diffusione di un prospetto informativo gravemente mendace nella comunicazione predisposta dal promotore finanziario dell'operazione di pubblica sottoscrizione di titoli atipici, il giudice del merito (nella specie, in sede di rinvio), nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., può ritenere che il comportamento omissivo dell'autorità di vigilanza costituisca causa della perdita subita dai risparmiatori, danneggiati dall'aver fatto affidamento sulla veridicità dei dati riportati nel prospetto, e che, per converso, la condotta doverosa della medesima autorità preposta al settore del mercato mobiliare, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento, perché, in presenza di un effettivo esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi, l'investimento non ci sarebbe stato. (Nella specie, era stato accertato che gli investitori avevano fatto affidamento sulla veridicità dei dati riportati nel prospetto informativo e passati al vaglio della Consob e che anche i risparmiatori abituati a muoversi al di fuori delle tipologie più prudenti e con basso profilo di rischio si sarebbero diretti verso forme di investimento diverse, ove fossero stati a conoscenza della reale situazione del proponente l'operazione finanziaria).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009