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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015

Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015