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Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9916 del 14/05/2015

Termine biennale di decadenza ex art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, "ratione temporis" vigente - "Dies a quo" - Sentenza di cassazione - Revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini della decorrenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9916 del 14/05/2015

In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella versione applicabile a tutte le fattispecie anteriori al 19 marzo 2015 e, cioè, all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 18), l'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è tardiva se proposta decorsi i due anni dalla data della sentenza di cassazione, nonostante la proposizione di revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., che non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9916 del 14/05/2015