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Responsabilità civile - attività pericolosa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015

Criteri d'individuazione - Previsione di legge - Necessità - Esclusione - Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito - Fattispecie in tema di noleggio di cavalli. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. all'attività di noleggio di cavalli e di guida del cliente, svolta nei confronti di un soggetto di cui s'ignorava l'effettiva capacità ed esperienza, fuori dall'area attrezzata a maneggio e senza limiti nell'utilizzo dell'equino).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015