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stampa‭ ‬-‭ ‬responsabilità civile e penale‭ (‬reati commessi col mezzo della stampa‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12056‭ ‬del‭ ‬29/05/2014‭

Diffamazione a mezzo stampa‭ ‬-‭ ‬Articolo giornalistico riportante il contenuto di denuncia anonima offensiva‭ ‬-‭ ‬Esimente del diritto di cronaca‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Prova della verità reale o putativa dei fatti‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Non immediata individuabilità dei soggetti diffamati‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12056‭ ‬del‭ ‬29/05/2014‭


In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa,‭ ‬nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima,‭ ‬offensiva dell'altrui reputazione,‭ ‬inviata al Procuratore della Repubblica,‭ ‬l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca,‭ ‬di cui all'art.‭ ‬51‭ ‬cod.‭ ‬pen.,‭ ‬presuppone la prova,‭ ‬da parte dell'autore dell'articolo,‭ ‬della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima.‭ ‬Ne deriva che,‭ ‬laddove siffatta prova non possa essere fornita,‭ ‬la menzionata esimente non‭ ‬è applicabile,‭ ‬senza che neppure rilevi il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati sia derivata non dal contenuto della denuncia anonima,‭ ‬ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12056‭ ‬del‭ ‬29/05/2014‭