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responsabilità civile‭ ‬-‭ ‬solidarietà‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬286‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭

Imputabilità del fatto dannoso a più persone‭ ‬-‭ ‬Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Sentenza di condanna in giudicato‭ ‬-‭ ‬Applicabilità dell'art.‭ ‬2953‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬Ai coobbligati rimasti estranei al giudizio‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬286‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭


La responsabilità solidale dei danneggianti ex art.‭ ‬2055‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,‭ ‬anche se per condotte autonome e per titoli diversi,‭ ‬purché causalmente efficienti nella produzione del danno,‭ ‬in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate,‭ ‬sicché,‭ ‬nell'ipotesi in cui,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬2053‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬intervenga un giudicato di condanna,‭ ‬la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬286‭ ‬del‭ ‬13/01/2015