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Danni da lancio di oggetto all'interno dello stadio‭ ‬-‭ ‬ -‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26901‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Responsabilità della società proprietaria dello stadio ex art.‭ ‬2043‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬Ovvero ex art.‭ ‬2051‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26901‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


Nella ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio,‭ ‬la società proprietaria‭ ‬dell'impianto non risponde ai sensi dell'art.‭ ‬2043‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬trattandosi di evento non controllabile,‭ ‬a fronte delle migliaia di spettatori delle partite,‭ ‬e della non intrinseca pericolosità dell'oggetto lanciato,‭ ‬come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi,‭ ‬né ai sensi dell'art.‭ ‬2051‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all'uso che ne‭ ‬è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo,‭ ‬rispetto al quale lo stadio rappresenta esclusivamente il contesto nel cui ambito‭ ‬è accaduto l'evento.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26901‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭