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responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia - condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014

Danni a terzi derivanti dalle parti comuni dell'edificio condominiale - Responsabilità dell'ex art. 2051 cod. civ. del condominio - Posizione dell'amministratore - Responsabilità ex art. 1218 cod. civ. nei confronti del condominio - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014

Il condominio risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio, mentre l'amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., solo all'azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17983 del 14/08/2014