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Indagini preliminari -Sequestro - Omessa convalida nel termine - Conseguenze

Indagini preliminari - Sequestro - Omessa convalida nel termine - Conseguenze - Inefficacia del sequestro e restituzione delle cose. L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8433 del 03/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011 )

Penale - Indagini preliminari -Sequestro  - Omessa convalida nel termine - Conseguenze - Inefficacia del sequestro e restituzione delle cose. L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8433 del 03/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011 )

OSSERVA

Con ordinanza 7.07.2010 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta da Matarrese Stefano, indagato del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), avverso il sequestro probatorio di kg 460 di caciocavallo tenuti in cattivo stato di conservazione convalidato dal PM in data 3.04.2010. L'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando:
- mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento al rigetto dell'eccepita nullità del decreto di convalida per mancato rispetto del termine perentorio di 48 ore previsto dall'art. 355 c.p.p., comma 2. Il provvedimento portava la data di compilazione ma non aveva data certa mancando la data di deposito in segreteria ed essendo irrilevante il timbro della Procura della Repubblica. Inoltre, non era rinvenibile alcun elemento da cui rilevare aliunde la tempestività del deposito;
- violazione di legge per la mancata declaratoria di nullità dell'atto per tardiva notifica avvenuta il 14.06.2010 e non "immediatamente" come imposto dall'art. 555 c.p.p.;
- mancanza di motivazione del decreto di convalida che riportava soltanto le norme di legge violate e l'oggetto de sequestro senza alcuna indicazione delle finalità probatorie perseguite;
- insussistenza del fumus delicti stante che nessuna analisi di laboratorio era stata eseguita sulle derrate sequestrate. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte da ultimo Sezione 3^ n. 4068/2002 RV. 223595 l'art. 355 c.p.p., comma 2, stabilisce che, nel caso di sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero è gravato da due obblighi alternativi: convalidare il vincolo reale nei termini di legge o restituire la res all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio.
Questa interpretazione del testo normativo è confortata dalla sentenza 151/1993 della Consulta che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 c.p.p. nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere inviato all'autorità giudiziaria e deve intervenire la convalida.

La Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato; in tale caso sorge in capo al PM l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito dell'avvenuta inefficacia del sequestro.

Conseguentemente non è condivisibile il contrario arresto giurisprudenziale della Sezione 2^ di questa Corte n. 494//2004 RV. 230864 secondo cui "lo mancato convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall'art. 355 c.p.p., comma 2, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l'inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata" che sì pone in inconsapevole contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale. Nel caso di specie, risulta, dall'esame degli atti, consentito a questa Corte per la soluzione di questioni di natura procedurale, che il provvedimento di convalida, datato 3.04.2010, non è munito di attestazione di deposito in cancelleria.

Sul punto un nutrito filone giurisprudenziale ritiene che la data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva (Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875; Sezione 3^ n. 40959/2002.

Tale indirizzo risulta, però, temperato dal rilievo che la data costituisce un elemento estrinseco alla decisione, essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cassazione Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875). Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (Cassazione Sezione 3^ n. 2939/2000 RV. 217988).
Alla sua omissione si può, però, sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cassazione Sezione 4^ n. 4123/1987, RV. 178042).

Pertanto la data dell'atto non è certa quando, in mancanza dell'annotazione della cancelleria, la stessa non possa desumersi aliunde e, cioè, da altre attestazioni equipollenti che valgano a integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva.

Nella specie non si rinviene in atti alcun dato equipollente all'attestazione di deposito, sicché non può ritenersi che il provvedimento de quo abbia data certa.

Il decreto di convalida tardivo deve, quindi, ritenersi inefficace e deve essere annullato con le consequenziali statuizioni.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida emesso dal PM in data 3.04.2010 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it