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Impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato - Condanna sulle spese

Impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato - Condanna sulle spese

Penale e procedura - Impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato - Condanna sulle spese (Cassazione , sez. V, sentenza 04.03.2004 n. 10310 )

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ragusa il 21 settembre 2001, dall'avv. P. M. nell'interesse di A. G., già deceduto, ed ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali.

La difesa ricorre e deduce la violazione degli artt.171 e 571 c.p.p. e l'abnormità del provvedimento, sull'assunto che la morte del reo non determina automaticamente l'estinzione del reato, che "necessita di una pronuncia che spetta al Giudice di secondo grado, se investito, o a quello dell 'esecuzione". Sostiene, inoltre, l'abnormità della condanna alle spese processuali del difensore che non è parte processuale. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'impugnazione avverso la sentenza di condanna, proposta dal difensore dopo la morte dell'imputato e non preceduta, a causa dell'evento, dalla notifica dell'estratto contumacile, è inammissibile per plurime connesse ragioni. Per il venir meno del soggetto, nei confronti del quale è stata esercitata l'azione penale, che costituisce il presupposto essenziale di ogni processo, per l'estinzione del rapporto processuale, quindi, e per difetto di legittimazione del proponente Con la morte del reo e la caducazione della sua personalità giuridica si verifica,infatti,anche l'estinzione del progresso mandato e la cessazione della funzione di assistenza e rappresentanza del difensore che lo aveva assistito. Il rapporto processuale, che si è estinto ipso iure et ex tunc al momento della morte dell'imputato, determina anche, e nello stesso momento, l'estinzione del mandato fiduciario che non può continuare in mancanza del mandante. Peraltro, il principio dell'inammissibilità del gravame opera anche nelle ipotesi di impugnazioni proposte dalla parte civile e/o dal pubblico ministero avverso sentenza emessa nei confronti dell'imputato deceduto nelle more procedimentali, per 1'impossibilità, in conseguenza dell'estinzione del rapporto processuale, della instaurazione del contraddittorio e della celebrazione del processo. Correttamente, quindi, il suesposto principio è stato affermato dalla costante giurisprudenza, sia pur con impostazioni e motivazioni diverse, ma non divergenti.(Cass.,sez. I sent. 4.5.93 RV.193958, Sez. 6, sent. 21.9.2001 RV 22017 e RV 216405, RV204154).

In conseguenza, preso atto che l'estratto contumaciale della sentenza di condanna, tentata il 19 ottobre 2001, non venne eseguita l'imputato era deceduto il precedente 5 ottobre e che l'impugnazione del difensore venne proposta, successivamente all'evento, il 15 ottobre, la questione proposta è manifestamente infondata.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Le norme relative alla condanna alle spese processuali nei vari gradi del giudizio artt. 535, 541, 592, 616 c.p.p. codificano il principio della soccombenza che, sotto il profilo di diritto, investe soltanto la posizione dei soggetti, individuati e individuabili nell'ordinamento come parti processuali in senso stretto imputato responsabile civile e parte civile. Investe anche soggetti diversi, che pur non essendo parti processuali in senso tecnico, ad esse sono normativamente ed espressamente equiparate dalla norma, come avviene, per esemplificazione, per la persona offesa nel procedimento di archiviazione artt. 409, 410, 127 c.p.p. e per il querelante artt. 542, 427, 576/2 c.p.p. secondo un principio di diritto che può così essere determinato. La soccombenza, che costituisce il fondamento giuridico della condanna alle spese processuali, si estende dalla parti private in senso tecnico anche a soggetti processuali diversi che, pur non essendo parti in senso stretto, sono titolari di personali interessi e di poteri, riconosciuti dall'ordinamento giuridico, di iniziativa processuale e/o della potestà di impugnazione con la conseguenza che alla statuizione di rigetto o di inammissibilità dell'atto di esercizio di quei poteri e potestà consegue la condanna alle spese secondo le regole generali. Al di fuori di queste indicate ipotesi ed alle fattispecie rientrabili nel principio di diritto per determinazione tipica del legislatore, la condanna alle spese non può essere pronunciata a carico di soggetti diversi. Non può essere pronunciata, in particolare, a carico del difensore dell'imputato perché la statuizione non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico, perché il difensore non è parte del processo ma rappresenta la difesa tecnica del soggetto rappresentato, a favore del quale opera anche quando esercita potestà proprie, sempre risalenti, per derivazione, al diritto dell'inquisito ed ai poteri di assistenza e rappresentanza. Anche se è privo di legittimazione per anomalie in ordine ai presupposti della nomina o per inosservanza di termini e di forme prescritte per l'esercizio delle facoltà. Una interpretazione estensiva o analogica al difensore delle norme sulla soccombenza è additiva e, quindi, arbitraria e illegittima perché del tutto estranea all'ordinamento giuridico processuale.

In conclusione, l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato e,peraltro,dopo la mancata notifica, dell'estratto contumaciale a causa dell'evento, è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza.

Consegue l'annullamento della statuizione relativa, ex art.620 c.p.p..

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del difensore al pagamento delle spese processuali.