Skip to main content

Ingiuria

28/01/2005 Ingiuria - L'invito a farsi "i cazzi suoi"  non configura offesa nel senso inteso al comma 1 dell'art. 599c.p. Minaccia - E' sufficiente che la rappresentazione sia fatta in modo allusivo ed indiretto

Ingiuria - L'invito a farsi "i cazzi suoi"  non configura offesa nel senso inteso al comma 1 dell'art. 599 c.p.Minaccia - E' sufficiente che la rappresentazione sia fatta in modo allusivo ed indiretto (Corte di cassazione, Sezione IV penale - Sentenza 28 gennaio 2005, n. 2695)

OSSERVA

Sxxxx Gxxxx ricorre, con atto personalmente sottoscritto, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale Corte di appello di Genova - investita dal gravame dell'imputato nei confronti della sentenza 12 febbraio 2001, con la quale il tribunale di Genova lo aveva condannato alla complessiva pena di Lire 1.500.000 di multa quale responsabile per due episodi di ingiuria e minaccia, nonché per molestie, in persona del coniuge separato Cxxx Mxxx - ha confermato il giudizio di colpevolezza per i rati di ingiuria e minaccia commessi il 17 agosto ed il 14 settembre 1998, pronunciando invece l'assoluzione quanto alla minaccia in data 7 settembre 1998 ed il proscioglimento in ordine alle molestie, essendo tal reato estinto per prescrizione.

Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza della Corte territoriale - che ha rideterminato la pena in euro 550,00 di multa - proponendo, quali mezzi di annullamento: 1) erronea applicazione di legge (art. 192 c.p.p.) e motivazione illogica in ordine al giudizio di colpevolezza per l'episodio di minaccia in data 14 settembre 1998; 2) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata valutazione del motivo di appello in punto di statuizioni civili relative al reato di molestie; 3) omessa assunzione di prova decisiva, in violazione dell'art. 603 c.p.p.; 4) violazione della legge penale, con riferimento alla disapplicazione dell'art. 599 c.p.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo, infatti, contesta l'apprezzamento della corte territoriale in punto di "interpretazione" e di valenza intimidatoria della condotta tenuta dall'imputato, e ciò a fronte di sentenza che ha ritenuto rappresentativo di una effettiva minaccia l'invio alla persona offesa di una cartolina listata a lutto mediante apposizione, da parte dell'imputato, di un tratto nero di traverso sull'angolo superiore; per nulla illogicamente il giudice di merito ha ritenuto che, contendo la cartolina espressioni gravemente ingiuriose ed inserendosi in un contesto di assoluta conflittualità, l'imputato abbia inteso prospettare un futuro male ingiusto, per l'evidente richiamo del segno grafico in nero ad un evento luttuoso la morte della persona - che ex se provoca un turbamento morale nel destinatario.

Insegna la Suprema Corte, infatti, che ad integrare la minaccia, che è reato a forma libera, non occorre la diretta rappresentazione del male ingiusto, essendo invece sufficiente che tale rappresentazione sia fatta in modo allusivo ed indiretto; nella specie, del resto, il ricorrente non è stato minimamente in grado di spiegare la diversa e lecita ragione dell'intervento sulla cartolina mediante il tratto grafico in nero.

Quanto al secondo motivo, va qui rilevata l'assoluta genericità, non venendo minimamente illustrati gli specifici motivi di appello che sarebbero stati "ignorati".

Quanto al terzo motivo, va opposto che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulta espressamente rifiutata in ragione dell'assoluta decidibilità allo stato degli atti nel pieno rispetto della previsione di cui al comma 1 dell'art. 603 c.p.p.; le prove invocate dalla difesa dell'imputato, peraltro, sono esposte in termini tali da non rendersi minimante idonee a rovesciare il giudizio di responsabilità, facendosi riferimento a tabulati telefonici che non sono stati posti a fondamento di tal giudizio, riferito a ingiurie e minacce commesse mediante l'invio di scritti (cartoline).

Il quarto e superstite motivo, infine, veicola con tutta evidenza la pretesa di una rilettura del fatto, tale da individuare l'ipotesi della ritorsione, qui non consentita né autorizzata dall'esame del testo della sentenza impugnata che, anzi, ha decisamente escluso, con apprezzamento incensurabile in fatto, "una stretta correlazione tra una pretesa offesa della moglie e la sua risposta"; motivazione che non collide logicamente con il descritto contesto di accesa conflittualità fra i coniugi separati, né è messa in crisi dall'assunto che le cartoline offensive sarebbero state la risposta ad una missiva della persona offesa che avrebbe invitato l'imputato a farsi "i cazzi suoi", trattandosi di fatto che non configura offesa nel senso inteso al comma 1 dell'art. 599 c.p.

In conclusione, i motivi sub 1) e sub 4) costituiscono censure di merito, il motivo sub 2) è totalmente generico, il motivo sub 3) è manifestamente infondato, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 500,00 (così equitativamente determinata, tale somma, in ragione dei motivi di gravame).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma di euro 500,00 alla cassa della ammende.