Skip to main content

Atti sessuali su minore - Pedofilia - Mancanza o diminuzione della capacita'di intendere e volere

12/09/2003 Atti sessuali su minore - Pedofilia - Mancanza o diminuzione della capacita'di intendere e volere - Il pedofilo non è pazzo

Penale e procedura - Atti sessuali su minore - Pedofilia - Mancanza o diminuzione della capacità di intendere e volere - Il pedofilo non è pazzo (Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 30 settembre-12 novembre 2003, n. 43135)

Fatto e diritto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 9 luglio 2002, in parziale riforma di quella del Tribunale di Perugia del 18 maggio 1998, condannava i coniugi Pxxxxxxx Rino e Txxxxxx Rita alla pena di anni quattro di reclusione e Mxxxxxxx Aurelio alla pena di anni 8 di reclusione perché colpevole del reato di cui agli articoli 609bis n.c., 609ter n. 1, 609quater n. 2 Cp.

Riteneva la Corte di Mxxxxxxx Aurelio nel periodo dal 1985 al 16 giugno 1997 aveva indotto il minore Pxxxxxxx Francesco a compiere e subire atti sessuali, quali toccamenti, rapporti anali ed orali, in una occasione anche con violenza e che i genitori del minore, Pxxxxxxx Rino e Txxxxxx Rita avevano consentito che il proprio figlio facesse visita al Mxxxxxxx, percependo da lui somme di denaro.

La Corte fondava il suo convincimento sulle dettagliate e ripetute dichiarazioni del minore; sulla dichiarazione testimoniale di un assistente scolastico che assistette all’ultimo episodio del 16 giugno 1997; sul rinvenimento di materiale pornografico nella casa del Mxxxxxxx; sulla relazione dei servizio sociali; sulle ammissioni dei genitori di aver ricevuto 150 mila lire al mese per consentire la compagnia del minore.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione.

Deduce il Mxxxxxxx la inammissibilità della costituzione di parte civile nei propri confronti per carenza di procura speciale del difensore ed osservava che la scelta del rito abbreviato, se comporta la rinunzia all’esercizio del diritto alla prova e l’accettazione che il processo sia deciso allo stato degli atti, non comporta la improponibilità delle eccezioni riguardanti la nullità degli atti rilevabile di ufficio. Nel merito il Mxxxxxxx lamenta carenza di corretta motivazione sulla mancata ammissione di una nuova perizia del minore, l’eccessività della pena ed il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Pxxxxxxx Rino e Txxxxxx Rita assumono che sarebbero inutilizzabili le loro dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria e che mancherebbe la prova della conoscenza degli abusi commessi in danno del loro figlio. I ricorsi sono infondati. Come correttamente motivato nella sentenza impugnata la costituzione di parte civile contro Mxxxxxxx Aurelio è del tutto regolare, sia perché l’avvocato aveva una speciale procura datata 8 luglio 2002, sia perché la mancanza di conclusioni non comporta alcuna nullità ed inefficacia, ove sia stata specificata la ragione giuridica della domanda, siano stati indicati i fatti e sia infine precisata l’entità della somma (nel caso in esame 300 milioni di lire).

Nel merito il ricorso del Mxxxxxxx è egualmente infondato, perché ripropone in sede di legittimità questioni già sollevate davanti ai giudici di merito e respinte con congrua motivazione.

L’errata valutazione delle prove ed in particolare delle dichiarazioni del minore, non va confusa con l’apprezzamento di merito e, perciò, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Comunque la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della penale responsabilità, ove ritenuta coerente e precisa, senza necessità di riscontri esterni. Nel caso in esame è stato effettuato un controllo rigoroso della attendibilità, pur in presenza di riscontri esterni (la testimonianza dell’assistente scolastico Bxxxxxxxx Gianluca, che assisté all’episodio del 17 giugno 1997), sicché sul punto la sentenza impugnata non merita censure.

Circa la questione della capacità di intendere e volere riconosciuta all’imputato Mxxxxxxx, la Corte di appello di Perugia si è attenuto alle conclusioni del perito di ufficio, motivando correttamente sulla non necessità di una nuova perizia: anche questa valutazione non appare censurabile in sede di legittimità, essendosi spiegate le ragioni del dissenso dalle conclusioni del consulente di parte.

Nella sentenza impugnata si dà atto che l’imputato, anche per i suoi precedenti, era incline alla pedofilia, ma da ciò non si fa giustamente discendere una automatica conseguenza della mancanza o diminuzione della capacità di intendere e volere.

Se è vero che la pedofilia, come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori, presenta ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali questa condizione non esclude né attenua la capacità di intendere e volere, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i minori.

Sarà il giudice, nel caso concreto, sulla base dell’esame dei test psicologici e psichiatrici, di colloqui clinici e di altri elementi a valutare se ricorrono le condizioni di una vera e propria malattia in grado di escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e volere. Nel caso in esame un pur sussistente disturbo alla personalità, con problematiche di tipo narcisistico, disadattivo e antisociale, non è stato ritenuto in concreto idoneo ad escludere la capacità, pur costituendo in astratto il retroterra in cui possono inserirsi episodi critici abnormi. A fronte della teorica possibilità che le azioni del pedofilo siano commesse sotto l’influenza di un forte stress fisico e psichico, giustamente i giudici di merito hanno escluso tale evenienza, con una valutazione obiettiva e realistica, mirante a tutelare la dignità delle persone, l’infanzia e la società da gravi abusi sessuali.

Anche le censure relative alla pretesa eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono infondate, perché i giudici di merito hanno tenuto conto della particolare gravità del fatto, della modalità dei rapporti sessuali orali ed anali, con il minore, della ripetitività di essi per lungo periodo, del coinvolgimento della famiglia, profittando del degrado economico e sociale di essa per averne il consenso.

Anche la condanna dei coniugi Pxxxxxxx Rino e Txxxxxx Rita appare adeguatamente motivata.

La sentenza impugnata ha precisato che al momento nel quale i predetti coniugi furono sentiti dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di violenza sessuale in danno del loro figlio minorenne, non esistevano indizi di reità a loro carico, sicché essi non rivestivano la qualità di indagati od imputati.

Questa Corte ha più volte ritenuto che la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico dei soggetti che hanno reso dichiarazioni costituisce un apprezzamento di fatto, che se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cassazione, sezione sesta, 10230/99 rv 214377).

Quando la Txxxxxx fu sentita con l’assistenza del suo difensore, davanti al giudice, confermò – dopo la lettura integrale delle precedenti dichiarazioni ree come persona informata dei fatti – il loro contenuto e solo successivamente si avvalse della facoltà di non rispondere.

In questa situazione non sussiste la violazione dell’articolo 63 Cpp, perché la Txxxxxx ha confermato spontaneamente davanti al giudice e con l’assistenza del difensore le precedenti dichiarazioni e solo successivamente si è avvalsa della facoltà di non rispondere in ordine a successive richieste. La valutazione di tali dichiarazioni, utilizzabili per legge, è stata effettuata con congrua motivazione e ne è emerso un quadro grave di consapevolezza ed acquiescenza, accompagnato addirittura dalla percezione di somme di denaro.

Su tali fatti e sulla misura della pena (peraltro ridotta per la concessione delle attenuanti generiche) esiste una corretta e dettagliata motivazione.

PQM

La Corte; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.