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Procura speciale - Valore del mandato conferito dalle parti al proprio legale

18/09/2004 Procura speciale - Valore del mandato conferito dalle parti al proprio legale, in calce all’atto di costituzione relativoal primo grado di giudizio, con la dicitura “con ogni facolta' prevista dalla legge econ il richiamo al procedimento penale”: in assenza

Procura speciale - Valore del mandato conferito dalle parti al proprio legale, in calce all’atto di costituzione relativo al primo grado di giudizio, con la dicitura “con ogni facoltà prevista dalla legge e con il richiamo al procedimento penale”: in assenza cioè di specifico riferimento alla attività di impugnazione e al grado di giudizio interessato - Per l'appello del difensore di parte civile basta una "qualunque" procura speciale (Cassazione – Sezioni unite penali (up) – sentenza 27 ottobre-18 novembre 2004, n. 44712)

Cassazione – Sezioni unite penali (up) – sentenza 27 ottobre-18 novembre 2004, n. 44712

Ritenuto in fatto

Con sentenza 19 dicembre 2002 il Tribunale di Salerno assolveva per insussistenza del fatto Mazzarella Farao Carlo e Santoro Giuseppe dalla imputazione di omicidio colposo ai danni di De Vito Carlo. Proponevano appello ai sensi dell’articolo 576 Cpp i soggetti danneggiati dal reato, congiunti ed eredi del defunto, già costituiti parte civile.

La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 30 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il gravame in quanto presentato da difensore privo di procura speciale, ritenendo che non poteva attribuirsi tale valore al mandato conferito dalle parti al proprio legale, in calce all’atto di costituzione relativo al primo grado di giudizio, con la dicitura “con ogni facoltà prevista dalla legge e con il richiamo al procedimento penale”: in assenza cioè di specifico riferimento alla attività di impugnazione e al grado di giudizio interessato.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili deducendo inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 3, e 591 Cpp.

Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione della Corte di cassazione, che, con ordinanza del 7 aprile 2004, ha rilevato come sulla questione dell’interpretazione dell’articolo 100, comma 3, Cpp sia insorto un contrasto nella giurisprudenza delle diverse sezioni penali della Corte, già segnalato dall’Ufficio del Massimario, e ulteriore contrasto sia ravvisabile tra l’orientamento più restrittivo prevalente in sede penale, fatto proprio nella specie dal giudice di merito, e quello di segno opposto pacificamente accettato in sede civile, pur in presenza di disposizioni legislative di identico tenore (articolo 100 cit. e articolo 83, comma 4, Cpc).

Ha rimesso quindi gli atti alle Su per la soluzione della questione.

In tal senso ha disposto il Primo presidente.

Il ricorso è stato discusso all’odierna udienza, in esito alla quale il Pg e i difensori hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

Considerato in diritto

1. La questione che le Su sono chiamate a risolvere può essere così formulata:«se sia legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello»; questione sulla quale si registra nella giurisprudenza di legittimità - ma anche in dottrina- un perdurante e radicato contrasto interpretativo.

2. Il quadro normativo al quale occorre far riferimento nel definire i termini del contrasto è dato dall’articolo 76 Cpp, secondo cui l’azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile (comma 1), che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (comma 2); dall’articolo 100 Cpp, in virtù del quale la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (comma 1), che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa (comma 3); dall’articolo 122 Cpp, che disciplina le modalità di rilascio e il contenuto della procura speciale per determinati atti; dall’articolo 576 Cpp, che individua le coordinato entro le quali la parte civile può impugnare; dall’articolo 83, comma 4, Cpc, che ha un tenore del tutto omologo a quello del comma 3 dell’art 100 Cpp citato.

3. L’ordinanza che sollecita la composizione del contrasto riferisce dell’esistenza di due contrapposti indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte.

La tesi maggioritaria è quella che esige una interpretazione letterale del comma 3 dell’articolo 100, che assume essere la sola praticabile. La procura alle liti si intende conferita soltanto in relazione a quel determinato grado del giudizio in relazione al quale fu rilasciata, a meno che dall’atto stesso non risulti un’espressa, diversa volontà che si sostanzi in una dichiarazione della parte di voler estendere la procura oltre il grado processuale in corso.

Tale tesi prospetta altresì che altra cosa è il principio di immanenza della costituzione di parte civile (articolo 76, comma 2, Cpp), in forza del quale il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato e contraddirla, ed altra cosa è agire per impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli, perché queste sono attività che richiedono un mandato specifico.

Si esclude quindi l’ammissibilità di formule dal tenore non chiaro e preciso, quali quelle con le quali si delega il difensore a “rappresentare e difendere in ogni stato o grado del giudizio” o del “procedimento”o “nella presente procedura, nel presente giudizio o processo”, “con ogni facoltà di legge” e simili (tra le tante: Sezione terza, 19 marzo 2003, Favilena, rv 224517; 8 novembre 2002, Poma, rv 223243; 25 settembre 2002, Vitelli, rv 222854; Sezione sesta, 23 settembre 2002, Polito, rv 222929; Sezione quinta, 4 giugno 2001, Pc in proc. Bovini, rv 219711; Sezione quinta, 22 settembre 1997, Sorrentino, rv 209261; Sezione terza, 15 luglio 1997 Abdel Fattah, rv 209624; Sezione quarta, 3 giugno 1997, Conti, rv 208537).

La idoneità delle formule sopra menzionate è sostenuta dal contrapposto orientamento, affermativo del principio della non necessità di apposite o comunque espresse procure speciali per la proposizione della impugnazione (Sezione quarta,16 aprile 2003, Silveira, rv 226031; 8 febbraio 2001, Bizzarri, rv 220789; Sezione prima, 16 novembre 1998, Hass, rv 211768; Sezione sesta 8 marzo 1994, Spallanzani, rv 198507).

Permea di sé queste ultime decisioni, sostenitrici dell’indirizzo di minoranza, la soluzione della questione prospettata dalle Su civili (nelle due sentenze consecutive 5528/91 e 5529/91, che è nel senso che la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente giudizio” (o processo, causa, lite, ecc ... ), senza alcuna indicazione limitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il «giudizio» stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Cpc.

4. Così riferito il grado di sintesi della giurisprudenza sul tema oggetto di rimessione, occorre dire che la soluzione del contrasto esige per prima cosa che si faccia chiarezza sulle differenze intercorrenti tra le varie “procure special” che il codice di rito utilizza per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente eterogenei tra loro. Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato - vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il cosiddetto legittimato ad causam - può esercitare l’azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Ciò può fare, a mente dell’articolo 76 Cpp, personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legate, se persona fisica non avente “il libero esercizio dei diritti”secondo le modalità indicate nell’articolo 77 Cpp, che rimanda al Cpc) o a mezzo di procuratore speciale ad atti ex articolo 122 Cpp. In quest’ultimo caso conferisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) e detto procuratore ha titolo di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato.

È questa la “procura speciale” cui si riferiscono gli articoli 76 e 122 Cpp.

Diversa è la procura speciale rilasciata ai sensi dell’articolo 100 Cpp. La parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Tale atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendogli il potere di «compiere e ricevere... tutti gli atti del procedimento (articolo100, comma 4)», necessari allo svolgimento dell’azione civile: si tratta di una “capacità di schietto diritto processuale”, che risponde ad un’esigenza prevalentemente pubblicistica.

Appare così evidente che l’intenzione del Legislatore è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento all’omologo istituto processual-civilistico (articolo83 Cpc), giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’articolo 100, si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica. Conclusivamente, la procura di cui agli articoli 76 e 122 Cpp tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l’istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato; la procura ex articolo 100 mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte.

La differenza tra le due procure è dunque radicale e tale resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo stesso atto, confèrita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell’ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture.

5. Questo rapido excursus normativo agevola la soluzione della questione di diritto demandata alla Corte e, nel contempo, facilita - come si avrà modo di rilevare - anche la decisione da adottare nel caso concreto.

Il nodo centrale del problema consiste nel verificare se l’utilizzo nella procura alle liti di una formula generica e, potenzialmente, omnicomprensiva possa configurare quella “espressa volontà diversa”, che il comma 3 dell’articolo 100 Cpp richiede perché la delega defensionale non debba presumersi conferita per “un determinato grado del processo”. Ed allora va subito detto che non può assolutamente essere condivisa la tesi radicale sostenuta dall’indirizzo giurisprudenziale maggioritario - e, per il vero, anche da una parte autorevole della dottrina - che interpreta il suddetto comma 3 della norma nel senso che lo stesso impone che la formula utilizzata debba contenere la “volontà espressa (cioè palese, evidente), volta ad estendere la procura oltre il primo grado del processo”.

È decisiva e assorbente, sulla scorta di quanto già perspicacemente sottolineato dalle Su civili nelle menzionate due pronunce del 1991, la considerazione che, se così fosse, non avrebbe senso la presunzione (semplice) prevista dalla legge perché la limitazione della procura ad un determinato grado del processo deriverebbe solo dal fatto che l’estensione di essa all’appello non sarebbe stata esplicitamente prevista nell’atto.

La presunzione, invece, si giustifica solo partendo dal presupposto che non è prevista per il rilascio della procura l’adozione di formule sacramentali. È, questo, un approccio sul quale tutti concordano, anche i fautori - in giurisprudenza come in dottrina - della tesi qui respinta:giustamente ispirato al rifiuto di un formalismo illimitato del processo e all’esigenza d’una difesa più ampia degli interessi della parte civile.

Fermo tale presupposto, ne deriva che per interpretare la volontà della parte che la procura abbia rilasciato senza specificare espressamente l’estensione della sua validità (la sua “ultrattività”), è al contenuto complessivo dell’atto che bisogna fare riferimento. La norma ha voluto solo stabilire, attraverso la presunzione, che in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all’estensione della procura o in presenza di espressioni equivoche, la procura conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l’atto, in ordine al quale è apposta la procura speciale.

È quindi alle espressioni contenute in detta procura che bisogna fare riferimento per accertare la volontà della parte circa l’estensione della procura, e non “all’indicazione specifica dei gradi ulteriori”.

Il che non vuole dire affatto - come pure è stato obiettato - rovesciare la presunzione stabilita dall’articolo 100, ma riconoscere semplicemente che la volontà della parte di agire in giudizio non richiede per l’appunto formule sacramentali, bastando all’uopo che il conferimento del potere rappresentativo al difensore risulti, quanto ai limiti ed alla sua estensione, in modo indubbio dal contenuto dell’atto diretto alla costituzione del rapporto processuale.

In questa prospettiva, deve ritenersi che la presunzione di cui si discute operi senz’altro ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire il potere defensionale senza alcun’altra indicazione.

Non sembra invece poter sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da ritenere che la procura valga anche per il giudizio di appello (come ad esempio “per tutti i gradi di giudizio”, “in ogni stato e grado del procedimento”) la presunzione di cui alla norma sia vinta.

L’impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dal tenore del comma 3 dell’articolo 100 (“grado” di processo), ancorché non vi sia menzionata la parola “appello” conferisce alla procura il potere di spiegare l’efficacia anche per l’ulteriore fase del procedimento. Il riferimento - che talune decisioni utilizzano per contrastare tale conclusione - al principio di “immanenza” (o meglio, di permanenza) degli effetti della costituzione di parte civile si palesa incongruo e non pertinente, poiché confonde l’atto di impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è concetto diverso. E, del resto, anche il giudice delle leggi opina che la procura ad litem per la rappresentanza “nel presento e negli eventuali gradi del giudizio” debba essere considerata procura speciale a proporre appello (v. ordinanza 66/1995).

A non diversa conclusione deve pervenirsi se nel contesto dell’atto si precisa che la procura viene conferita “per il presento processo” (o si usano in alternativa altri sinonimi come “giudizio”, “procedimento”, “causa”, “controversia”‘, ecc., dovendosi dare per acquisito il concetto di equivalenza, ai fini che qui interessano, delle anzidette locuzioni, non esistendo nel codice di rito - tanto penale che civile - una definizione legale delle stesse). Anche in questi casi appare evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il processo, il giudizio, la causa si articolano in più gradi.

Dalla suesposta soluzione interpretativa può dunque trarsi il seguente principio di diritto :«È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere».

6. Alla stregua del principio testé enunciato, deve affermarsi che la conclusione di inammissibilità dell’appello proposto dalle parti civili oggi ricorrenti, cui è pervenuta la impugnata ordinanza, si palesa conforme a diritto.

Si riporta, per completezza, il testo integrale della procura oggetto della decisione: «Sig. avv. ... vi nominiamo e costituiamo quale nostro difensore, nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile nel procedimento penale n. -, a carico di ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge ed approvando sin da ora il vostro operato». Il mandato contiene inconfutabilmente sia la procura alle liti (« vi nominiamo e costituiamo quale nostro difensore») sia la rappresentanza processuale ex articoli 761122 Cpp («nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile»).

Senonché l’impiego delle movenze terminologiche «nel procedimento penale n. .. .», «con ogni più ampia facoltà di legge», «approvando sin da ora il vostro operato», afferisce esclusivamente - com’è altrettanto evidente - al mandato per la costituzione di parte civile. Non è, infatti, ricollegabile in alcun modo (diversamente da quanto lo stesso provvedimento impugnato mostra di ritenere, per cui la motivazione va sul punto, in ogni caso, rettificata ai sensi dell’articolo 619, comma 1, Cpp), al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà.

Non ha perciò efficace incidenza critica l’attuale deduzione difensiva con cui i ricorrenti sottolineano, in particolare, come la procura «fosse indicativa addirittura della volontà di approvazione preventiva delle iniziative poste in essere dal procuratore allo scopo di tutelare gli interessi delle parti civili»: giacché tale manifestazione di volontà, risolventesi in una mera clausola di stile, attiene, come detto, soltanto alla costituzione di parte civile.

Sicché l’impossibilità di interpretare l’atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile.

I ricorsi vanno pertanto respinti con le conseguenze di legge.

PQM

La Corte di cassazione – Su penali – rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.