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Sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 8229/2023

Famiglia - potesta' dei genitori - Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Opposizione al rientro - Rilevanza esclusiva - Limiti - "Best interest of the child" - Motivazione adeguata - Necessità.

 

In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8229 del 22/03/2023 (Rv. 667422 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2

 

Corte

Cassazione

8229

2023