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Mutuo concesso congiuntamente dai coniugi in comunione legale – Cass. n. 23819/2022

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - Mutuo concesso congiuntamente dai coniugi in comunione legale - Diritto alla restituzione - In favore della comunione - Conseguenze - Pagamento dell'intera somma a uno solo dei coniugi - Estinzione integrale dell'obbligazione - Ragioni - Fattispecie.

 

Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022 (Rv. 665610 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_0177

 

Corte

Cassazione

23819

2022