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Convivenza "more uxorio"del beneficiario dell'assegno – Cass. n. 14256/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Convivenza "more uxorio"del beneficiario dell'assegno - Perdita automatica del diritto - Limiti - Permanenza del diritto limitatamente alla sua funzione perequativo - compensativa - Sussistenza - Onere del richiedente di dedurre specificamente tale profilo - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022 (Rv. 664869 - 01)

 

Corte

Cassazione

14256

2022