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Azione di disconoscimento della paternità - Corte di Cass. n. 27140/2021

Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternita' del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternita' - Azione di disconoscimento della paternità - Nei confronti di minore di anni quattordici - Bilanciamento tra "favor veritatis" e diritto all'identità correlato ai legami affettivi e personali - Valutazione da effettuarsi in concreto - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto di valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27140 del 21/10/2021 (Rv. 662782 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0244

 

Corte

Cassazione

27140

2021