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Azione di accertamento della paternità – Cass. n. 27560/2021

Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternita' del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternita' - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - Figlio nato in costanza di matrimonio - Terzo che assume di essere il padre biologico - Azione di accertamento della paternità - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Possibilità di chiedere la nomina di un curatore che esperisca l'azione ex art. 244 c.c. - Sussistenza - Condizioni.

 

In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27560 del 11/10/2021 (Rv. 662636 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0232, Cod_Civ_art_0239, Cod_Civ_art_2040, Cod_Civ_art_0244, Cod_Civ_art_0253, Cod_Civ_art_0263, Cod_Civ_art_0269

 

Corte

Cassazione

27560

2021