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Provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori – Cass. n. 16569/2021

Famiglia - potestà dei genitori - Provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex artt. 330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Limiti.

 

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva” possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_316, Cod_Civ_art_330, Cod_Civ_art_333, Cod_Civ_art_334, Cod_Civ_art_335

 

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16569

2021