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Assegno divorzile "una tantum" – Cass. n. 4492/2021

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Regime di comunione legale dei coniugi - Assegno divorzile "una tantum" - Azione di divisione della comunione "de residuo" - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni. Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - In genere.

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021 (Rv. 660514 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0178