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Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – Cass. n. 5061/2021

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Separazione consensuale dei coniugi - Accordi per il trasferimento di diritti reali - Conformità catastale di cui all'art. 29, comma Ibis, della l. n. 52 del 1985 - Atti antecedenti all'entrata in vigore della disposizione - Inapplicabilità.

In materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari conclusi tra i coniugi in sede di separazione personale, la disposizione di cui all'art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotta dall'art. 19 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, secondo cui gli atti e le scritture autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali sui fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, non si applica agli accordi conclusi anteriormente al 1° luglio 2010, in considerazione della norma transitoria contenuta nel comma 16 dell'art. 19 del ridetto d.l. n. 78 del 2010.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5061 del 24/02/2021 (Rv. 660757 - 01)