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Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 29977/2020

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente- Legittimazione "iure proprio" del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza- Condizioni.

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148

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cassazione

29977

2020