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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 02)

Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Vaglio del giudice di merito - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti.

La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0157