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Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole

Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - obbligo di mantenimento del figlio - cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - esclusione - protrazione - limiti - contributo - richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - ammissibilità - rinuncia da parte del figlio al mantenimento - rilevanza - esclusione - indisponibilità del diritto - solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - sussistenza - esclusione -differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018

L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018