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Minore età - giudice tutelare - competenza territoriale - camera di consiglio - volontaria giurisdizione - competenza territoriale - domicilio delle parti. Camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3322 del 29/12/1960

Provvedimento di volontaria giurisdizione - presunzione di legittimità - contestazioni - onere della prova - fattispecie. Domicilio, residenza e dimora - residenza - domicilio - differenza. Camera di consiglio - provvedimento di volontaria giurisdizione - revoca o modifica - negozi conclusi dai terzi - rispetto - condizioni - buona fede - estremi. Camera di consiglio - provvedimento di volontaria giurisdizione - terzo - nozione - tutela della buona fede - estremi. Camera di consiglio - provvedimento - incompetenza del giudice - inopponibilità ai terzi.

Competente ad autorizzare il genitore, esercente la patria potestà, che intenda procedere a divisioni nell'interesse dei figli minori, è il giudice tutelare del luogo in cui i minori hanno il domicilio legale (art. 45 cod.civ.), e cioè il giudice del luogo del domicilio del padre. Giudice competente ad emettere il provvedimento di volontaria giurisdizione è, salva diversa espressa designazione della legge, quello del domicilio delle parti nell'interesse delle quali S'invoca il provvedimento. La presunzione di legittimità sorregge i provvedimenti emessi in materia di volontaria giurisdizione; pertanto, spetta a colui che contesti tale legittimità, sostenendo l'Invalidità del provvedimento perché emessa da giudice territorialmente incompetente, dimostrare che manchi il presupposto della Competenza territoriale di detto giudice. Mentre il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la Sede principale dei suoi affari e interessi, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la sua dimore abituale; pertanto, mentre la residenza si ricollega al concetto di una dimora della persona in un dato luogo, avente carattere di relativa stabilità e durata, e riguarda il fatto della sua presenza abituale in un determinato luogo, il domicilio prescinde dal fatto della dimora o della presenza della persona in un luogo, in quanto esso, pur riposando su un elemento di fatto, costituito dall'avere la persona stabilito in un luogo la Sede principale dei suoi affari ed interessi, consiste in una relazione tra la persona e detto luogo, essenzialmente ed anche soltanto giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in quel luogo la Sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi. A norma dell'art. 742 cod.proc.civ. la revoca, la modificazione e la dichiarazione di Invalidità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non incidono sui diritti acquistati dai terzi, in base ai negozi autorizzati dai provvedimenti stessi, quando i terzi siano in buona fede. Ad escludere la buona fede del terzo non basta l'omesso accertamento dei vizi da cui l'atto sia inficiato, ma occorre la conoscenza dei vizi stessi. L'ignoranza del vizio, infatti, ancorché dipenda da colpa grave, importa sempre buona fede, e non rileva che lo stato d'ignoranza del vizio avrebbe potuto essere eliminato usando una diligenza anche minima. Colui che contrae con persona, che dispone di un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, ed acquista da questa diritti, è terzo rispetto al provvedimento di autorizzazione, al quale è rimasto estraneo. In caso di revoca, di modificazione o di dichiarazione di Invalidità di detto provvedimento autorizzativo il terzo può invocare la sua buona fede, cioè la ignoranza del vizio o della causa di revoca o modificazione, a norma dell'art. 742 cod.proc.civ., sempre che il negozio da lui concluso sia anteriore alla revoca, modificazione o dichiarazione di Invalidità del provvedimento di volontaria giurisdizione. Il principio, stabilito dall'art. 741 cod.proc.civ. circa la inopponibilità ai terzi acquirenti di buona fede della revoca o della modificazione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, si applica anche alle ipotesi di Invalidità dei provvedimenti medesimi per incompetenza del giudice.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3322 del 29/12/1960