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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982

Obblighi - verso la prole - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - revisione dell'affidamento dei figli - competenza - tribunale per i minorenni - competenza per territorio - determinazione - criteri - dimora del minore - identificazione.*

082254 418273*

In tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell'art. 45 secondo comma (nuovo testo) cod. civ. sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale "convive", in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive). ( V 3784/79, mass n 400229; ( V 1163/77, mass n 384827).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982