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scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 15/05/2013

Presupposti, natura e funzione - Diritto all'assegno - Accertamento - Criteri - Assetto economico relativo alla separazione - Indice di riferimento - Condizioni. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 15/05/2013


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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 15/05/2013
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.