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separazione personale dei coniugi giudiziale con addebito - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013

Abbandono volontario del domicilio coniugale - Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito - Limiti - Allontanamento del coniuge insieme ai figli - Conseguenze sull'onere della prova. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013


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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.