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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016

Assegnazione della casa familiare - Finalità - Assegno di mantenimento - Differenze.

In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo quest'ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016