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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011

Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011