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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013

Domanda in primo grado di assegno di mantenimento - Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova - Esclusione.

In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013