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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14522 del 14/08/2012

Domanda di usucapione proposta da un coniuge in regime di comunione legale - Litisconsorzio necessario dell'altro coniuge - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14522 del 14/08/2012