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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013

Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013