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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007

Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del giudizio.

Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007