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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006

Violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale - Relazione adulterina - Causa presuntiva della separazione coniugale - Configurabilità - Limiti - Conseguenze ai fini dell'addebito della separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006

In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006