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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006

Assegno di mantenimento per la prole - Figli divenuti maggiorenni ed autosufficienti in epoca successiva - Mancata corresponsione dell'assegno - Legittimità - Esclusione - Procedimento "ex" art. 710 cod. proc. civ. per la modifica delle condizioni di separazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006

Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006