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Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. G.U 29 Novembre 2008 n. 280)

Misure  urgenti   per  il  sostegno  a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185  - Misure  urgenti   per  il  sostegno  a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. G.U 29 Novembre 2008 n. 280)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo
l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonche' per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
 Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
 Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonche' per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresi' di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure; 
 Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
 Rilevata, altresi', l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
Art. 1.Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non  autosufficienza

 1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
 a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
 b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
 c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
 d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
 e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
 2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
 a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
 b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
 a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
 b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
 c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
 d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro ventimila;
 e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
 f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
 g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
 4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
 a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
 b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
 c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2,
lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
 6. La richiesta e' presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando
l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
 7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
 8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
 9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a
partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve
essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del
limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da
parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' limitato ai soli importi da
compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai
vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n.
720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile
e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
 10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
 11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per
l'erogazione dell'importo.
 12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
 13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il
31 marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
 14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
 15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
 16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
 17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
 a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
 b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
 18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.
 19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
 20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
 a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
 b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del
comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente
compensati.
 21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
 22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  
TITOLO I Sostegno alle famiglie

 Art. 2.Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE.

 1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
 4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
 5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
 
TITOLO I Sostegno alle famiglie

 Art. 3.  Blocco e riduzione delle tariffe

 1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe
relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore
autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i
diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di
governo.
 2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
 3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate
misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto
stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
 4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di
pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
 5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
 «Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una
percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura
degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come
individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15
giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso
il parametro X della direttiva medesima.».
 6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
 b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
 c) il comma 89 e' sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
 b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
 7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
 8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno
accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a
carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della
spesa e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche,
nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia,
in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle
imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la
fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalita'
stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura
di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle
regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le
risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della
legge n. 448 del 2001. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un
conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce
le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
 10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico ai seguenti principi:
 a) il prezzo dell'energia e' determinato in base ai diversi
prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le
forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo
soddisfacimento della domanda;
 b) l'Autorita' puo' effettuare interventi di regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano
anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di
concorrenza;
 c) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore
concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
 11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie
deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso
l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati
con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi
in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli
impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la
remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento e'
determinata dall'Autorita', in modo da assicurare la minimizzazione
degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei
produttori;
 b) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito
dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella
produzione e nell'offerta di energia.
 12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, su
proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide
la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.
 13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11
e 12, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

 
TITOLO I Sostegno alle famiglie

 Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
 del servizio civile nazionale

 1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi
nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di
operativita' delle garanzie.
 2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
 4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale
del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.».
 3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico accessorio dei fondi della produttivita', una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa saranno individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
 4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola «definite» e' sostituita dalle seguenti: «definiti i
requisiti, i criteri e».
 5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 5.
 Detassazione contratti di produttivita'

 1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

 TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro
 e degli interessi

 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese
per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
 2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
 3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
 4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.

 
TITOLO IISostegno all'economia
 Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
 corrispettivo

 1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono
nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel
caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del
termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, nonche' a quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.

 
TITOLO IISostegno all'economia

  Art. 8.
 Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

 1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007.

 
TITOLO II Sostegno all'economia

  Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
 garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

 1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto - legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono
iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione
dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito
della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti
da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai
contribuenti.
 2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche.

 
TITOLO II Sostegno all'economia

 

 Art. 10. Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP

 1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3
punti percentuali.
 2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.


TITOLO II Sostegno all'economia

 

 Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
 dello Stato

 1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
 2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
 3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 e'
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei
Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale
scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
 5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.

 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e
 territoriali.

 1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del
sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate
su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati
regolamentati.
 2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta
dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza.
 3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
 5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
 a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a
politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati
livelli di patrimonializzazione;
 b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di
remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico e' trasmesso al
Parlamento.
 6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
 7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
 8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari
previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
 a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
 b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
 c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
 d) emissione di titoli del debito pubblico.
 10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
 11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le
deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della
meta'.
 12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.

 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 13. Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

 1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
 «1. Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole
previste dai commi 1-bis e 1-ter.
 1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane
quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od
operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
 1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta
anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
 2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di
cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.».
 2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane
quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3».
 b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
 3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
 a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli
104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
 b) il comma 2 e' soppresso;
 c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.

TITOLO IISostegno all'economia

 Art. 14.Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento
 speculativi (cd. hedge fund).

 1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche
attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante
attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari
l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto
legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le
condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili,
dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali
soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale
generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata
l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire
consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel
settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai medesimi
soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
 2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per
attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del
demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la
chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.».
 4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
 5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma:
 «4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione
dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della
liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».
 6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
 a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori
in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote
eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le
quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso
presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
 b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
 7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili
anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora
regolate.
 8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi
regolamenti di attuazione.
 9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle
caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di
gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 15.Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

 1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione
della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
 2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
 3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
 a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del
2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo
esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono
esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei
principi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
nonche' quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili
operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b)
dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si
sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come modificate
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
 b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, nonche' dall'applicazione della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4,
del citato testo unico.
 4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3,
lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze
positive e negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle
differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,
dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la
relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
 5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3,
lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole
fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
 6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
 7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3,
lettera b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al
riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
 a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
 b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
 9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
 10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto
nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio
all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita'
immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter,
con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione
l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del
periodo d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta
sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo
unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi
d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un nono,
a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata
l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono
deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre
attivita' immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore
stesso.
 11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate nel medesimo
comma 10. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione
puo' essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5.
 12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
 13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei mercati finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con
regolamento, che disciplina altresi' le modalita' applicative degli
istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV del
Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le
imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari
connessi al proprio portafoglio assicurativo.
 15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
 16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31
dicembre 2007.
 17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
 18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in
sospensione di imposta.
 19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
 20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10
per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
 21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
 22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere
versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 16.
 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.";
 b) il comma 10 e' soppresso.
 2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
 3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
 4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
 5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo";
 b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite
dalle seguenti: "un decimo";
 c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo".
 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gia'
costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in
vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e
dai diritti di segreteria.
 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per
ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile
per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del
presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi
o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
 11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
 12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono
sostituiti dai seguenti:
 «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

 
TITOLO II Sostegno all'economia

 Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici
residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche
fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente
 estero.

 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due
anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato
e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si
interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le
attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione
stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

 
TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 

 Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
 formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.

 1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di
ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti
per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
 a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le
risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
 b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le
opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture
strategiche per la mobilita'.
 2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e
formazione sono utilizzate per attivita' di apprendistato,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito.
 3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.
 4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui
all'articolo 20.

TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 
 

 Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche'
 disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

 1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le
somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto
l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il
riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al
nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
 a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare
novanta giornate di indennita' nell'anno solare. Quanto previsto
dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di
lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non
spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
 b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato
ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in
missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui
al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico
degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima
del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a
tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per
i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista;
Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
presente comma il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione della attivita'
lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei
lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego. Il
centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre
cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso
formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai
sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso
nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa
vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di
tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
 2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno
precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2 , comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
 a) operino in regime di monocommittenza;
 b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a
5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano
stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
 c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non
inferiore a tre;
 d) svolgano nell'anno di riferimento l'attivita' in zone
dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
 e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di
applicazione del presente articolo, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per
ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione
dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1,
ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con
il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
 5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
 a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da
parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione
delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme residue non destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente
adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni
relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
 b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al
comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009;
 c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
 7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di
cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a
valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000
possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei
lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE
2204/2002.
 8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del
procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con
riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e
determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
 9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in
accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura
dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
 10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia
nel caso di proroghe e' subordinata alla sottoscrizione, da parte dei
lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i
competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali sono definite le modalita'
attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso
di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il
diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti
gia' maturati.
 11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
 12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9,
l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
e' destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennita' pari
al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,
nonche' alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il
nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per
ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al
lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle
competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
 13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
 14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione.
 15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di
attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
 16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 14 milioni
di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi
generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione.
 17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
 18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei
sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attivita'
ispettiva, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul
Fondo per l'occupazione.

 
TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive
di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e
simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso
 amministrativo.

 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al
fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi
quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di
competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del
Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti
prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche' per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto
di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale.
Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si
provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro
finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi
provvedimenti.
 3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione
dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e
sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed
il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni
documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia
rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze
del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la
realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al
Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.
 4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua
esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il
commissario puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la
realizzazione dell'intervento.
 6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal
commissario non possono comportare oneri privi di copertura
finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e
determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con
l'Unione Europea.
 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento
e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che
esplica le attivita' delegate avvalendosi delle strutture
ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri. Per gli
interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta
Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture
di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini
dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica
all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento
e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al
competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla
comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar
entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del
ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere depositata
attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato
consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va
depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del
ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso
incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e
termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono
essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno
notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata,
con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti
impugnati non comportano, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e il Giudice
che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento
degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per
equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura
di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse
risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica
presentata in gara. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
 9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle
risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con
esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il
compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i termini per
l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
 10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto
specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 Art. 21.
 Finanziamento legge obiettivo

 1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
 2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
 3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale
autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per
l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come
incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.

 
TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 Art. 22.
 Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

 1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n.
269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1,
della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia
dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui
alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni
altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale
della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette
operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto
previsto dal comma 11, lettera b).»
 2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento».
 3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre
2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere qualsiasi atto
necessario per la costituzione della societa', ivi compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale
iniziale della stessa Societa', pari a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle
somme della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con
successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.


TITOLO III Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia
scolastica

 Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
 operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'.

 1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale
competente proposte operative di pronta realizzabilita', indicandone
i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo.
L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati,
fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i
processi di cui al presente comma.
 2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che
l'ente locale abbia provveduto, la stessa e', ad ogni effetto e nei
confronti di ogni autorita' pubblica e soggetto privato, approvata e
autorizzata, senza necessita' di emissione di alcun provvedimento. In
tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la
responsabilita' del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed
essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
 4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni
caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del
gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
I contributi versati per la formulazione delle proposte e la
realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo
fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei
limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di
attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni
previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista
la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali
vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta'
legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.

 
TITOLO IV Servizi pubblici

 Art. 24.
Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti
 illegittimi

 1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi
conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e
riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero
dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base
agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni e integrazioni.
 2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi
dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di
imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve essere effettuato
tenuto conto di quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
 3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, contenente l'invito al
pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso
di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni
di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono
applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
 4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo
approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge
25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il
tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il
versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
 5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008,
n. 101.
 
TITOLO IV Servizi pubblici

  Art. 25. Ferrovie e trasporto pubblico locale

 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del
fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
 2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno
2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per
i diversi contratti.
 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
 4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della
attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
 5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione
delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da
ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di
trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata,
sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
 
TITOLO IV Servizi pubblici
Art. 26.Privatizzazione della societa' Tirrenia

 1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa' da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai
sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte della Commissione Europea della compatibilita' della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di
euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni
per l'anno 2011.
 3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.»;
 b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
 
TITOLO V Disposizioni finanziarie
Art. 27.Accertamenti

 1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
 «c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
 d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;
 b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 «1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
 1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di
cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
 1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di
cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette
somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata
adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme
relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
 c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
 2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1,
lettera b), del presente articolo, deve essere effettuata con le
modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si
applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si
applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
 5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati
dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in
base ai processi verbali di constatazione.
 6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti
indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal
giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della
cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti
a ruolo.
 8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.». 9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
le dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno
successivo a quello della presentazione.
 10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
 11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
 12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono
presentate secondo le modalita' di cui al D.M. 13 giugno 1997, n.
195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della
risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al
precedente comma 9.
 13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
 a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
 b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e
successivi;
 c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti
disposizioni di legge;
 e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse.
 15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 16.
Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione
che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo
10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di
cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei
modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti
inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello del relativo utilizzo.
 17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della
presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
 19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16
del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo
25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

 
TITOLO V Disposizioni finanziarie
Art. 28.Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di
propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti
dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore
principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
 2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.

 
TITOLO V Disposizioni finanziarie

Art. 29.Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva
 copertura delle agevolazioni fiscali

 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del
decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di
imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle
disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6
milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno
2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta
di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
 a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
 b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del
formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
 3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
 a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
 b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b),
la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
 4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i
soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la
pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo
a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non
oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di
incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di
presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno
successivo.
 5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2
a 4 del presente articolo e' approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla
data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la
trasmissione del formulario.
 6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma
20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi
restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra
richiamate nonche' nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
 7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla
Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della
spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari
a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per
l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle
entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio
delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa
agli interessati. La fruizione della detrazione e' subordinata alla
ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si
intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
 8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello da utilizzare per presentare
l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla
verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
 9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e'
presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio
2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi,
l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31
dicembre di ciascun anno.
 10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute
nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344
a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza
di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni
di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese
sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro
per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari
importo.
 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato
l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.
 
TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 30.Controlli sui circoli privati

 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa
tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un
apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del
modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei
presupposti previsti dalla vigente normativa.
 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' soppresso.
 5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e
che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai
sensi del comma 1.
 
TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 31.IVA servizi televisivi

 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
 2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
 3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi
e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di
programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il
terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del presente comma, per
materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o
periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale,
anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 32.Riscossione

 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' degli
agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al dieci
per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi
interessi di mora e che e' a carico del debitore:
 a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
 b) integralmente, in caso contrario.»;
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
 c) il comma 3 e' abrogato;
 d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'agente della
riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse»;
 e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio
spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».
 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
 3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;
 b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono
restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di
interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote,
se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita'
presentate prima della data in vigore del presente decreto la
restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del
10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il
decreto di cui alla lettera a).»
 «d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono
rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari
entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai
bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro
dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in
occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio
2009.».
 4. A fronte della complessita' dei processi societari,
organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle
competenze assegnate ad Equitalia spa, nell'anno 2009 e' riconosciuto
alla stessa societa' un importo pari a 50 milioni di euro.
 5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale
o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei relativi accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a
quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.»;
 b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti
parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale,».
 6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
 7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di
riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute
a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori
iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9,
comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
 a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
 b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
 c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.».
 
TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 33.Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale

 1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure
negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non
corrisposta durante l'anno 2008.
 2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio
2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente
strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2009.
 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 34.LSU Scuola

 1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.

TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 35.Copertura finanziaria

 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con
esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative
indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente
a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per
l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.

TITOLO V Disposizioni finanziarie

 Art. 36. Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 Dato a Roma, addi' 29 novembre 2008

 NAPOLITANO

 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti, Ministro dell'economia e
 delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano