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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 22/01/2014

Domanda di addebito - Ammissibilità - Condizioni - Ripetizione espressa nelle conclusioni del ricorso introduttivo - Necessità - Esclusione - Desumibilità dalla lettura complessiva dell'atto - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 22/01/2014

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi - secondo la formulazione dell'art. 706 cod. proc. civ. antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80 - ai fini dell'ammissibilità della domanda di addebito, autonoma rispetto a quella di separazione, non occorre che essa sia espressamente ripetuta nella parte relativa alle conclusioni del ricorso introduttivo, essendo sufficiente che l'intenzione di uno dei coniugi di addebitare la separazione all'altro risulti univocamente dalla lettura dell'atto nel suo complesso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 22/01/2014