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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014

Affidamento condiviso della prole (fattispecie antecedente il d.lgs. n. 154 del 2013) - Obbligo di contribuzione di uno dei genitori al mantenimento della prole - Persistenza - Contribuzione paritaria come conseguenza automatica dell'affidamento condiviso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014

In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori,in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014
Cod_Civ_Art_0147, Cod_Civ_Art_0155
Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2006, N. 17089 del 2013, N. 18131 del 2013