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Commercio - con l'estero - cambio (o scambi) - valuta o divisa estera - infrazioni valutarie (esportazione di capitali) - Cass. n. 29236/2019

Importazione o esportazione di titoli di credito - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Requisiti oggettivi e soggettivi.

L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29236 del 12/11/2019 (Rv. 656186 - 01)

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