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Civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione – Cass. n. 20438/2019

Direzione dei lavori affidata a geometra - Limiti - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Rilevabilità anche nel giudizio di cassazione - Condizioni. Professionisti - geometri In genere.

E' nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929. Tale nullità è rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, incontrando siffatto principio, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.

Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019 (Rv. 654889 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421

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