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Persona giuridica - fondazioni - amministrazione - controllo governativo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1427 del 15/04/1975

Atti conservativi per l'esecuzione delle disposizioni patrimoniali in favore della istituenda fondazione - potere del prefetto - sussistenza - limiti - devoluzione statutaria al presidente dell'amministrazione del patrimonio della fondazione in attesa di riconoscimento 

Nomina, nelle more,da parte del tribunale su istanza prefettizia di un diverso amministratore provvisorio - invalidita assoluta - conseguenze - vendita dei beni da parte di detto amministratore a terzo di buona fede - invalidita.*

Il potere del prefetto, ai sensi dell'art 3 disp att cod civ, di promuovere gli Atti conservativi necessari per l'esecuzione delle Disposizioni patrimoniali in favore di un ente da istituire deve intendersi limitato alla sola ipotesi in cui l'atto costitutivo o lo statuto dell'erigendo ente non contengano alcuna indicazione circa il soggetto cui sia demandato il compito di amministrare il patrimonio fino al riconoscimento; detta indicazione e infatti pienamente valida ed operante, anche prima dell'atto amministrativo di riconoscimento, in considerazione del fatto che la cosi detta 'dotazione' di beni in favore di un ente nascituro produce l'immediato effetto di destinarli al costituendo soggetto, sottraendoli ad ogni altro potere dispositivo. Da tali principi deriva che, ove lo statuto di una Fondazione, in attesa del riconoscimento della personalita giuridica, devolva al suo Presidente l'amministrazione del patrimonio, deve ritenersi giuridicamente inesistente il provvedimento con il quale il tribunale, su istanza del prefetto, nomini un diverso amministratore provvisorio per alcuni beni legati all'erigenda Fondazione, e deve conseguentemente ritenersi affetto da invalidita assoluta, opponibile al terzo acquirente, ancorche in buona fede, il contratto con il quale detto amministratore, previa autorizzazione del tribunale, venda i beni legati, trattandosi di atto compiuto da un soggetto del tutto sfornito del potere di rappresentare il venditore. ( V 2130/59).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1427 del 15/04/1975