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morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di difensore - Corte di Cassazione, Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014

omessa dichiarazione - notificazione della sentenza e dell’impugnazione al procuratore – legittimazione ad impugnare del suddetto procuratore – condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta, in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta incapace, il medesimo è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione per la cui proposizione è richiesta la procura speciale - se la procura sia valida per gli ulteriori gradi del processo ed è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante.

Testo Completo:
Corte di Cassazione, Sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2014_15295.pdf