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Caccia - esercizio della caccia - limitazioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2329 del 03/08/1962

Obblighi di comportamento a carico del cacciatore a tutela dei diritti del proprietario del fondo e dell'incolumita dello stesso cacciatore - applicazione in tema di danni causati al cacciatore da parte di un animale appartenente al proprietario del fondo.

L'Esercizio della caccia e dell'uccellagione, inteso come l'esplicazione di un diritto pubblico subiettivo, se conferisce al cacciatore, entro certi limiti, quelle facolta previste dalla legge (introduzione nei fondi altrui anche con cani e con strumenti venatori, occupazione temporanea di essi mediante appostamenti e rifugi), esige tuttavia dallo stesso, non soltanto l'osservanza di determinati doveri di astensione, richiesti a tutela dell'altrui diritto di proprieta (divieto di occupazione duratura dei terreni, divieto di notevole manomissione delle piante, divieto di caccia vagante nei terreni in attualita di culture), ma altresi l'uso di una particolare cautela ed avvedutezza circa il modo con cui l'Esercizio stesso viene effettuato, anche a garanzia della propria incolumita personale. ( applicazione in tema di esonero da responsabilita, per danno cagionato da animale del proprietario del fondo e dell'animale, pascolante nello stesso, che ha prodotto il danno al cacciatore).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2329 del 03/08/1962