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Conservazione della garanzia patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - sopra determinati mobili – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 20/07/1971

Crediti per risarcimento dei danni contro l'assicurato - pagamento dell'indennizzo all'assicurato - estinzione del credito - mezzi per la conservazione del privilegio.

L'esistenza del privilegio speciale sull'indennita dovuta dall'assicuratore, previsto dall'art 2767 cod civ, a tutela del credito per il risarcimento spettante al danneggiato, non impedisce all'assicuratore nell'inerzia dello stesso danneggiato, di pagare l'indennizzo all'assicurato o ad un altro dei danneggiati. Tale pagamento e la conseguente Estinzione del credito su cui grava il privilegio sono pienamente legittimi ed efficaci nei confronti del danneggiato rimasto inerte e comportano in rapporto a quest'ultimo l'Estinzione del privilegio medesimo. Per conservare tale privilegio il danneggiato non dispone di altri strumenti idonei oltre al ricorso all'esecuzione forzata e allo speciale sequestro conservativo previsto dall'art 2769 cod civ per i privilegi su cose mobili, ma applicabile, ai sensi dell'art 813 cod civ, a tutti i diritti mobiliari e, quindi, anche ai diritti di credito.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 20/07/1971