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Immateriali - modelli di utilità - Invenzione industriale - Nozione - Modello di utilità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16949 del 10/08/2016

Caratteristica giuridica - Sussistenza dell'una o dell'altra figura - Accertamento riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. L'accertamento della sussistenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16949 del 10/08/2016