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Civile - legittimazione - ad causam - " - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012

Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Nozioni - Differenze - Questione attinente alla titolarità del rapporto controverso - Appllicabilità "ratione temporis" del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990 - Conseguenze - Proponibilità della questione in appello - Configurabilità - Condizioni e modalità - Fattispecie.

Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Nozioni - Differenze - Questione attinente alla titolarità del rapporto controverso - Appllicabilità "ratione temporis" del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990 - Conseguenze - Proponibilità della questione in appello - Configurabilità - Condizioni e modalità - Fattispecie.

Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam", che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti, e, ove trovi applicazione, "ratione temporis", il secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni, che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum", rimanendo la relativa eccezione esaminabile dal giudice d'appello, se sollevata in primo grado, ove espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ. dalla parte interessata, vittoriosa per altre ragioni, ovvero, se non dedotta nel grado anteriore, ove formulata, quale eccezione nuova ai sensi del medesimo art. 345, secondo comma, cod.proc.civ., non oltre la rimessione della causa al collegio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto tardive le eccezioni attinenti all'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso sollevate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, ed entrate a far parte del tema del dibattito per effetto della successiva riapertura della fase istruttoria).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012